Assegno Bancario: Definizione, come Emetterlo ed Incassarlo, Validità e Scadenza

Tra i più diffusi strumenti di pagamento, l’assegno bancario è un titolo di credito che può essere emesso da un titolare di Conto Corrente. Compilare un assegno è un’operazione semplice e veloce che consente alcuni vantaggi rispetto ad altre forme di pagamento, è d’uopo comunque conoscerne le dinamiche e le norme che ne regolano la gestione.

Se sei titolare di un CC e hai richiesto un carnet (libretto) d’assegni alla tua banca, puoi emetterne a fronte di un pagamento, tenendo conto della disponibilità e del saldo. Nel compilare un assegno va specificato:

  • nome e cognome del beneficiario;
  • l’importo esatto in cifre e lettere, se la cifra da pagare è tonda (senza centesimi) va posposta la virgola e due zeri (,00);
  • la data e il luogo al momento dell’emissione;
  • la propria firma, che deve coincidere con quella depositata in banca;
  • sulla girata (retro) bisogna specificare la non trasferibilità dell’assegno, all’occorrenza alla voce girate va scritto “non trasferibile”.

Al momento dell’emissione, quando si stacca l’assegno dal carnet, è buona regola riportare sulla matrice l’operazione effettuata. L’assegno bancario viene impropriamente fatto circolare specialmente tra commercianti alla stregua di una banconota, semplicemente apponendo la firma sulla girata. In pratica il beneficiario anziché riscuotere la cifra in banca, destina l’assegno al pagamento di un suo debito, cedendone di fatto tutti i diritti con la propria firma sulla girata (girandolo a terzi); spesso alcuni assegni vengono girati diverse volte prima di essere incassato. Questo può avvenire nel limite di 1.000 €, un assegno di entità superiore non può essere girato, ovvero la legge impone la non trasferibilità per assegni pari o superiori a 1.000 €.

Come Riscuoterlo

Attraverso l’assegno bancario un soggetto detto traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare una somma di denaro chiaramente evidenziata nel titolo, ad un altro soggetto, addebitandola sul proprio CC. Un assegno bancario può essere emesso su piazza o fuori piazza, in riferimento alla residenza del trattario, cioè della città dove è ubicata la filiale bancaria che emette il titolo. Per il beneficiario è possibile incassare la somma relativa recandosi presso la filiale della banca trattaria, che pagherà entro:

  • 8 giorni se l’assegno è stato emesso su piazza;
  • 15 giorni se fuori piazza;
  • 20 giorni per uno stato diverso ma appartenente all’UE;
  • 60 giorni per il resto del mondo.

Se il beneficiario è a sua volta titolare di un CC anche di una banca diversa, può versarvi l’assegno semplicemente recandosi presso la propria filiale e compilando una distinta di versamento, sulla quale viene evidenziato l’importo e il numero di serie del titolo, un numero univoco di molte cifre che contraddistingue ogni assegno e dal quale si evidenzia la banca e le coordinate del cliente.

La capienza e i tempi di validità

La disponibilità al pagamento della somma relativa ad un assegno è un’incombenza che ricade sul correntista che lo emette. Qualora entro la data prevista per il pagamento la somma non fosse disponibile e la propria banca non abbia previsto un limite di scoperto, l’assegno viene dichiarato a vuoto, il pagamento non va a buon fine e il traente va incontro alle sanzioni previste dall’illecito amministrativo, che varia da 516 a 399 €, aumentabile a 10.329 € in caso di reato reiterato. In genere la banca avvisa il proprio cliente in caso di incapienza, invitandolo a coprire l’importo tramite un versamento immediato. Il pagamento tardivo, cioè oltre i limiti di tempo prestabiliti può al massimo comportare una sanzione del 10% dell’importo.

Fino al momento dell’incasso il correntista è tenuto a mantenere la provvista necessaria al pagamento (art. 32 L. 1736 del 21.12.1933). Per i 6 mesi successivi ai tempi previsti di pagamento l’assegno conserva la validità di titolo esecutivo nei confronti di chi lo ha emesso. Oltre il sesto mese e fino al decimo anno dalla data di emissione, l’assegno conserva comunque l’efficacia di una promessa di pagamento regolata dall’art. 1987 del codice civile. Al decimo anno salvo procedure interruttive, l’assegno può essere trascritto.

È il caso di assegni smarriti, dimenticati o facenti parte di una refurtiva, in quest’ultimo caso i malviventi distruggono tutti i titoli cartacei, essendo impossibilitati alla riscossione. In caso di furto dichiarato o in tutti i casi in cui si dovesse palesare la necessità di annullare un assegno già emesso, questo è fattibile tramite una procedura di banca. Infine è da segnalare l’opportunità di rateizzare un pagamento emettendo assegni “post datati”, cioè con data di emissione futura. Questo è legale dal punto di vista sia tributario che penale, consiste però in un illecito amministrativo secondo il d.l. 507/99, trattandosi di un’operazione che elude l’imposta di bollo a norma dell’art. 642/72. In questo caso l’assegno sostituisce una cambiale, sulla quale va apposto il bollo, l’uso improprio dell’assegno che viene preferito alla tratta solo per eluderne i costi, ne determinano la fraudolenza.

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