Come Compilare un Assegno Bancario Correttamente

Per poter effettuare i pagamenti è possibile utilizzare differenti strumenti di pagamento. Tra questi possiamo utilizzare il denaro contante, le carte di debito e di credito, l’assegno bancario, l’assegno circolare o il bonifico bancario. Tranne il denaro contante gli altri strumenti di pagamento sono mezzi tracciabili e vengono richiesti proprio per questa importante caratteristica. La normativa prevede che siano tracciabili i pagamenti relativi:

1) ai contratti di locazione tranne che per i pagamenti per i quali è possibile dimostrare lo stesso a mezzo ricevuta;
2) ai settori del commercio e dei servizi se superiori a 30,00€;
3) agli acquisti di pubblicità on line e servizi ausiliari;
4) stipendi e retribuzione probabilmente a partire da luglio 2018.

Inoltre è importante ricordare che la legge finanziaria del 2017 in materia di antiriciclaggio ha aumentato il limite all’utilizzo del contante fino a 3000,00 euro ad eccezione dei money tranfer e degli assegni il cui limite resta fermo a 999,99 euro.

L’assegno bancario cos’è?

L’assegno bancario è uno degli strumenti finanziari utilizzato in sostituzione del denaro contante ed è generalmente collegato ad un conto corrente. Tecnicamente può essere definito come un ordine di pagamento tramite il quale si obbliga la propria banca per proprio nome e conto a favore del traente ossia il nominativo della persona che è stata indicata nell’assegno.
Generalmente la disponibilità della somma riportata sull’assegno è di 8 giorni in caso di emissione su piazza ossia nello stesso comune dell’istituto che lo ha emesso, 15 giorni caso di emissione fuori piazza ossia su un comune differente dall’istituto di credito che lo ha emesso. La riscossione dell’assegno bancario avviene mediante girata da apporre direttamente sul retro dello stesso.

Come si compila l’assegno bancario

La compilazione dell’assegno bancario prevede la corretta indicazione di alcuni elementi fondamentali:

a) luogo e data di emissione;
b) importo in cifre che in caso di importo intero deve riportare due zeri finali;
c) subito sotto la dicitura “a vista pagate per questo assegno bancario” deve essere riportato l’importo in lettere;
d) il nome del beneficiario;
e) la sottoscrizione autografa di chi ha emesso l’assegno bancario. La firma deve essere la stessa di quella depositata in banca che dovrà riconoscerla.

Il decreto legge del 2008 in materia bancaria ha disposto che negli assegni bancari di importo pari o superiore a 12.500 € debba essere apposta la clausola ” NON TRASFERIBILE “. Tale clausola indica che l’assegno non può essere girato per la riscossione. Il carnet degli assegni rilasciato degli istituti di credito riporta prestampata già la clausola su menzionata anche per importi nettamente inferiore a 12.500 euro ossia in forma libera.

In questo caso si dovrà utilizzare un apposito modulo predisposto dalla banca e pagare un’imposta di bollo di euro 1,50. Scopo della clausola è quello di garantire una maggiore sicurezza evitando in questo modo, in caso di eventuale smarrimento, che l’assegno possa essere pagato a vista utilizzando il meccanismo della girata. E’ inutile ricordare che la legge vieta l’emissione dell’assegno post datato ossia del titolo di credito riportante una data successiva dalla consegna dello stesso. ll divieto tutela chi ha emesso il titolo e serve per evitare che il beneficiario lo possa presentare all’incasso immediatamente e non trovare la corretta copertura.

Clicca per votare questo articolo!
[Voti: 0 Media: 0]

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.