C’è da considerare che l’imposta sostitutiva è dovuta, fino a quando il Tfr rimane accantonato in azienda e continua a maturare,per ogni sua rivalutazione con adeguamento all’Indice ISTAT, di ogni anno. L’irpef sul TFR è dovuta all’Erario solo se il trattamento di fine rapporto è rimasto accantonato per anni, ad esempio in azienda ed è stato poi pagato al lavoratore dipendente, alla fine del suo rapporto di lavoro.
Infatti la stessa irpef non è dovuta, nel caso in cui risulta che il tfr maturato sia stato per scelta del lavoratore, investito ad esempio in una polizza di previdenza complementare, in un fondo pensione, per poter avere una pensione integrativa futura e senza il suo pagamento per la fine di un rapporto di lavoro, anche al raggiungimento dei requisiti necessari per la maturazione della sua pensione di anzianità. Inoltre il tfr percepito da un lavoratore dipendente o pensionato non deve essere dichiarato, con modello 730, perchè risulta già tassato fiscalmente e distintamente da altri suoi redditi percepiti nello stesso anno, per l’irpoe.
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL TFR:
Questa prima tassazione o imposizione fiscale si applica soltanto sulla rivalutazione annuale del trattamento di fine rapporto maturato, per il lavoratore dipendente. La rivalutazione annuale consiste in un possibile adeguamento per te come lavoratore dipendente, del TFR maturato per gli accantonamenti anche in azienda fatti negli anni passati, al costo della vita attuale, considerando l’indice ISTAT che misura il livello dell’inflazione di ogni anno, a differenza di quella passata. Questa tassazione fiscale quindi viene calcolata solo sul rendimento del Tfr annualmente, con la rivalutazione monetaria e con una relativa imposta dovuta dal datore di lavoro, in sostituzione a quella sul reddito per lo stesso dipendente e cioè l’Irpef.
La relativa imposta sostitutiva deve essere calcolata con un’operazione di calcolo percentuale applicando l’aliquota in vigore attualmente,che è dell’11% come lo era in passato, sulla rivalutazione del Tfr di ogni anno.
La rivalutazione monetaria del TFR, di un determinato anno si calcola facendo il prodotto,tra il valore lordo del TFR maturato complessivamente negli anni precedenti e la sommatoria di 1,5 e il 75% dell’indice ISTAT attuale dello stesso anno, in cui deve essere rivalutato. Quell’1,5 è considerato come un parametro di riferimento,per un tasso medio dell’inflazione rilevata nel corso degli anni.Tale imposta sostitutiva deve essere sottratta al valore annuale rivalutato, del trattamento di fine rapporto per un’importo lordo, in modo da determinare correttamente quello netto spettante al lavoratore,nel caso di liquidazione e di successivo pagamento.
Vi posso illustrare di seguito un’esempio con dati inventati:
RIVALUTAZIONE DEL TFR =TFR Lordo*(1,5+75%*3)
28.000,00*(1,5+2,25)= 105.000,00
Imposta sostitutiva:
(11% di 105.000,00)= 11.550,00
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA:
Deve essere versata dal datore di lavoro come sostituto d’imposta,per i suoi dipendenti, trattenendo la somma necessaria dagli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, anche rivalutato. Si richiede il versamento di un possibile acconto dell’imposta entro la scadenza del 16 Dicembre di ogni anno ed un versamento a saldo, per la somma ancora dovuta,entro il 16 Febbraio dell’anno successivo.
IMPOSTA IRPEF SUL TFR, CON TASSAZIONE SEPARATA:
Quest’altra tassazione fiscale viene applicata proprio sul valore lordo del TFR, maturato complessivamente per un lavoratore dipendente, nell’anno in cui gli viene liquidato e pagato anche come buonuscita per la fine del suo rapporto di lavoro, che può avvenire per cause diverse come,ad esempio: per licenziamento con giustificato motivo, per delle sue dimissioni volontarie con un cambio di lavoro. Questa tassazione o imposizione fiscale richiede l’applicazione di un’aliquota irpef sul TFR lordo, determinata individuando il corretto scaglione di reddito annuale, nella quale esso stesso rientra come trattamento di fine rapporto, assimilandolo ad un qualunque reddito annuale da lavoro.
Successivamente se ne applica l’aliquota ordinaria irpef relativa al corretto scaglione di reddito individuato, facendone un calcolo percentuale per determinare L’imposta dovuta allo Stato. Il valore imponibile fiscalmente del TFR, deve essere calcolato considerando l’ammontare del Tfr maturato, moltiplicandolo per 12 (mesi) e dividendone il risultato ottenuto, per il numero di anni lavorativi e di maturazione del trattamento di fine rapporto. Successivamente si dovrà per te come lavoratore beneficiario nello stesso anno o immediatamente dopo, della liquidazione e del pagamento del TFR, calcolare l’irpef usando l’aliquota corrispondente da applicare sul suo valore imponibile fiscalmente, per determinarne quello netto del trattamento di fine rapporto, che potrai ricevere.
Vi propongo un’esempio seguente, con dei dati inventati:
scaglione di reddito annuale:
(15.001,00-28.000,00)- aliquota irpef del 27%
TFR lordo maturato = 24.000,00
12 mesi
13 anni lavorativi e di servizio
TFR imponibile fiscalmente= (24.000,00*12)=288.000,00
(288.000,00/13) =22.153,85
Aliquota irpef del 27%:
( 27% di 22.153,85) = 5.981,54
Irpef dovuta complessivamente,con tassazione separata= 5.981,54
TFR netto =( TFR lordo- Irpef)
TFR netto =(24.000,00-5.981,54)=18.018,46
Comunque l’imposta può essere ricalcolata presso L’Agenzia delle Entrate considerando i redditi da lavoro che risultano percepiti e dichiarati fiscalmente dallo stesso lavoratore, negli ultimi 5 anni, con le relative aliquote irpef applicabili. Se l’irpef ricalcolata e dovuta allo Stato è maggiore della trattenuta irpef applicata sulla busta paga finale del dipendente o pensionato, sarà necessario un versamento a saldo dell’irpef ancora dovuta, direttamente dal beneficiario del TFR, usando il modello F24.
IRPEF CON TASSAZIONE SEPARATA COME E QUANDO SI PAGA
Tale imposta deve essere versata mediante una trattenuta complessiva di irpef sul TFR, che può essere applicata prima della fine del suo rapporto di lavoro e del pagamento del trattamento di fine rapporto netto, sull’ultima busta paga.Inoltre può essere versata all’Erario in un’unica scadenza,entro il 16 del mese successivo a quello precedente,in cui è stata fatta la relativa trattenuta irpef, dal datore di lavoro per un dipendente, oppure dall’Ente pensionistico nel caso sia già un pensionato.

Dario Valentinai, laureato in Economia e Commercio, è l’autore dei contenuti del blog resricerche.it. Esperto nel campo dell’economia e delle finanze che si occupa di scrivere contenuti informativi e approfonditi sui temi legati ai conti correnti, ai prestiti e ai mutui. Grazie alla sua competenza e conoscenza approfondita delle dinamiche finanziarie, è in grado di analizzare le ultime tendenze del mercato e di fornire consigli utili per aiutare i lettori a prendere decisioni informate riguardo alle proprie finanze personali.
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